Asseblea studenti - Liceo di Locarno

Vai ai contenuti
Liceo Cantonale di Locarno
Assemblea degli studenti
Presentazione
L’Assemblea degli allievi è la riunione plenaria di tutti gli allievi iscritti al Liceo Cantonale di Locarno e si riunisce almeno due volte all’anno. Essa è l’unico organo deliberatorio del corpo studentesco. I suoi compiti principali sono i seguenti:
  • discutere dei problemi che riguardano la scuola, deliberando sugli oggetti di propria competenza;
  • formulare all’attenzione degli altri organi dell’istituto le richieste degli allievi;
  • esprimere l’opinione degli allievi nelle consultazioni;
  • eleggere i membri del gruppo Organizzativo.

Gruppo organizzativo
Il Gruppo Organizzativo è l’organo esecutivo dell’Assemblea ed è composto da tre membri facenti parte del corpo studentesco. I membri vengono eletti alla prima Assemblea dell’anno scolastico e ricoprono la carica di presidente, vicepresidente e segretario. Quest’anno scolastico le cariche sono coperte da:
  • Presidente: Andrea Caroni, 4D.
  • Vicepresidente: Ambra Stoppini, 2D.
  • Cassiera: Maraya Wyss, 4E.
Assemblea degli studenti
Riunioni, orari, contatti

Aula comitato: C13.
Dove si trova: clicca qui.

Il Comitato allievi del Liceo di Locarno si riunisce di martedì e di venerdì dalle 12.25 alle 13.15.

Potete contattare il comitato scrivendo all'indirizzo:

Assemblea degli studenti
Gruppi di lavoro
I gruppi di lavoro, istituiti dal Gruppo Organizzativo, si occupano di discutere, esaminare ed organizzare una determinata proposta o questione. Il Gruppo Organizzativo nomina un responsabile.
Assemblea degli studenti
Regolamento dell'assemblea
Art. 1 Definizione
  1. L’Assemblea generale degli Allievi (in seguito Assemblea) è la riunione degli allievi iscritti al Liceo di Locarno
  2. L’Assemblea è l’unico organo consultivo e deliberatorio del corpo studentesco in forma plenaria.
Art. 2 Compiti
  1. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
    1. designare prima dell’inizio dei lavori uno o più verbalisti (cfr. Art.5.2-3) e almeno tre scrutatori;
    2. discutere e deliberare su problemi che interessano gli allievi;
    3. approvare i conti
    4. alla prima Assemblea dell’anno scolastico eleggere il Gruppo Organizzativo (cfr. Art. 10);
    5. pretendere, accettare o respingere le dimissioni di membri del gruppo Organizzativo (cfr. Art.9)
Art. 3 Convocazione
  1. L’Assemblea deve riunirsi almeno due volte all’anno, all’inizio e alla fine di questo.
  2. L’Assemblea è convocata del Consiglio di Direzione su richiesta:
    1. Del Gruppo Organizzativo (cfr. Art.10)
    2. Di un’Assemblea precedente
    3. Di altre istanze scolastiche
    4. Di almeno 1/3 degli allievi iscritti all’istituto attraverso petizione.
  3. La convocazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta, salvo in caso d’urgenza. Essa deve comprendere l’ordine del giorno.
  4. Le riunioni possono avvenire fuori dalle ore di lezione o durante il tempo di lezione. In quest’ultimo caso, possono essere utilizzate, ogni anno scolastico al massimo 10 ore di lezione.
  5. L’Assemblea non deve coincidere di regola con la convocazione del Collegio dei Docenti; ciò per permettere al gruppo Organizzativo e ad eventuali responsabili dei gruppi di lavoro (cfr. Art.10 e Art.12) di assistere ai lavori del Plenum e viceversa.
Art. 4 Partecipazione
  1. La partecipazione è un diritto-dovere per ogni allievo iscritto al Liceo.
  2. Persone esterne al corpo studentesco possono assistere ai lavori dell’Assemblea:
    1. esse hanno diritto di parola, ma non di voto
    2. l’Assemblea può escluderle dall’aula o togliere loro il diritto di parola, tramite votazione.
Art. 5 Riunione
  1. I lavori dell’Assemblea sono diretti dal Gruppo Organizzativo (cfr. Art.10).
  2. Di ogni Assemblea deve essere redatto un verbale. Copia dello stesso viene trasmessa al Consiglio di Direzione e pubblicata all’albo degli allievi.
  3. Il verbale deve contenere:
    1. l’ordine del giorno;
    2. il numero dei presenti;
    3. il riassunto delle discussione, l’annotazione esatta degli oggetti messi in votazione, i risultati di ogni votazione.
Art. 6 Deliberazioni
  1. L’Assemblea può deliberare solo se è presente almeno ¼ dei suoi membri.
  2. Il diritto di voto è riservato agli allievi iscritti al Liceo di Locarno; le astensioni vanno contate.
  3. L’Assemblea delibera per alzata di mano o alzata in piedi.
  4. La richiesta del voto a scrutinio segreto deve essere messa ai voti.
  5. Le decisioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Altre modalità di votazione devono essere approvate dall’Assemblea
  6. Possono essere prese decisioni solo su oggetti iscritti all’ordine del giorno. Su proposte presentate nel corso dell’Assemblea potrà venire discusso ma non deliberato.
  7. Richieste di modifiche dell’ordine delle trattande devono essere presentate all’inizio dei lavori assembleari e messe ai voti.
Art. 7 Finanze
  1. I conti devono essere sottoposti a votazione durante l’ultima seduta dell’anno corrente.
  2. Il Gruppo Organizzativo (cfr. Art.10) nomina un cassiere (maggiorenne) e un revisore delle finanze tra gli studenti del liceo.
Art. 8 Commissioni
  1. L’Assemblea può nominare commissioni per lo studio di problemi particolari.
Art. 9 Dimissioni
  1. L’Assemblea può chiedere le dimissioni di un membro del gruppo Organizzativo se sussistono inadempienze relative ai compiti affidatigli.
Art. 10 Gruppo Organizzativo
  1. Il Gruppo Organizzativo è l’unico organo esecutivo dell’Assemblea.
  2. Il Gruppo Organizzativo è composto da tre membri facenti parte del corpo studentesco. Almeno un membro non deve frequentare l’ultimo anno scolastico.
  3. I membri del Gruppo Organizzativo vengono eletti alla prima Assemblea dell’anno scolastico e restano in carica fino alla prima Assemblea dell’anno successivo.
    1. Ogni studente presente all’Assemblea ha il diritto di votare al massimo tre persone tra i candidati
  4. I tre membri eletti assumono, a dipendenza dei voti ottenuti, le cariche di:
    1. presidente (primo per numero di voti);
    2. vicepresidente (secondo per numero di voti);
    3. segretario (terzo per numero di voti).
  5. Compiti:
    1. applicare le decisioni ed elaborare proposte dell’Assemblea;
    2. tutelare gli interessi dell’Assemblea;
    3. valutare la conformità col volere dell’Assemblea delle eventuali proposte del Gruppo Consultivo (cfr. Art.11);
    4. redigere di regola ogni due settimane un verbale relativo alle proposte pervenute dal Gruppo Consultivo e alle decisione prese. Trasmetterne copia al Consiglio di Direzione e agli allievi tramite l’Albo;
    5. formulare proposte da sottoporre all’Assemblea;
    6. favorire i rapporti fra le diverse componenti dell’istituto;
    7. formare i gruppi di lavoro e nominarne i responsabili
    8. gestire i rapporti con i gruppi di lavoro;
    9. gestire il Gruppo Consultivo (cfr. Art.11)
    10. redigere l’ordine del giorno e richiedere la convocazione dell’Assemblea;
    11. presentare all’Assemblea il resoconto dell’attività svolta;
    12. supervisionare la gestione dei conti dell’Assemblea e presentarne il resoconto all’Assemblea e al Consiglio di Direzione;
    13. gestire l’archivio e l’albo allievi.
  6. Le decisioni all’interno del Gruppo Organizzativo vengono prese a maggioranza assoluta.
  7. Disposizioni per le decisioni:
    1. non devono essere in contraddizione con il parere espresso dall’Assemblea
    2. devono tenere conto delle proposte formulate dal Gruppo Consultivo.
Art. 11 Gruppo Consultivo
  1. Il Gruppo Consultivo ha il compito di discutere problemi o richieste legati agli allievi e proporre ogni possibile soluzione al Gruppo Organizzativo.
  2. Il Gruppo Consultivo si riunisce di regola ogni settimana e alle sue riunioni può partecipare qualsiasi allievo iscritto all’istituto.
  3. La gestione dell’attività di tale Gruppo è affidata al Gruppo Organizzativo.
  4. La conformità col volere dell’Assemblea delle proposte del Gruppo Consultivo viene valutata dal Gruppo Organizzativo.
Art. 12 Gruppo di lavori
  1. I gruppi di lavoro si occupano di discutere, esaminare ed organizzare una determinata proposta.
  2. Essi sono istituiti dal Gruppo Organizzativo.
  3. Il Gruppo Organizzativo nomina un responsabile per ogni gruppo di lavoro e può definire un numero chiuso di membri.
  4. Il responsabile del gruppo di lavoro ha i seguenti compiti:
    1. coordinare l’attività del gruppo;
    2. presentare resoconti dell’attività al Gruppo Organizzativo e all’Assemblea.
  5. I gruppi di lavoro possono prendere autonomamente decisioni che concernono la loro attività; le decisioni non devono entrare in contraddizione con quanto espresso dall’Assemblea o dal Gruppo Organizzativo.
Liceo Cantonale di Locarno
via F. Chiesa 15A - 6600 Locarno - +41 91 816 04 11 - decs-liceo.locarno@edu.ti.ch
Torna ai contenuti